Art. 393 cpc - Estinzione del processo

Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 22 maggio 2007, n. 11905


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