Art. 44 cpc - Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza

L’ordinanza (1) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con la istanza di regolamento rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28.

(1) La parola: “sentenza” è stata così modificata dall’ art. 45, co. 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.