Art. 45 cpc - Conflitto di competenza

Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara la incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, co. 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.