Art. 476 cpc - Altre copie in forma esecutiva

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato. Sull'istanza si provvede con decreto. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000, (1) con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma. (1) Le parole: “non superiore a 5 euro” sono state così sostituite dalle attuali: “da euro 1.000 a 5.000” dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 con decorrenza dal 1 marzo 2006.




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