Art. 479 cpc - Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. (1) Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. (1) Le parole: “ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'art. 170” sono state soppresse dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 con decorrenza dal 1 marzo 2006.




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