Art. 482 cpc - Termine ad adempiere

Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, (2) se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

(1) Il Decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella Legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto che il creditore non ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.

(2) Le parole: "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono state sostituite dalle parole: "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.






x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto