L'espropriazione è diretta da un giudice. La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (1) (…) (2) Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175. (1) Il comma: “Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.” è stato così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. (2) Il comma: “Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente.” è stato soppresso dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.