Art. 49 cpc - Ordinanza di regolamento di competenza

Il regolamento è pronunciato con ordinanza (1) in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell’articolo 47, ultimo comma. Con l’ordinanza (1) la Corte di cassazione statuisce sulla competenza dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa. (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, co. 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.




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