Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”. (3) In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (1). Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. (2) (1) Il comma: “In caso d’espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.” è stato così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente modificato dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Si veda il D.M. 31 ottobre 2006, recante individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita. (2) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. b), n. 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’ applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 23, comma 7 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83. (3) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’ applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 2 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.