Art. 497 cpc - Cessazione dell'efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 6 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.