Art. 50 cpc - Riassunzione della causa

Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza (1) dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi (2) dalla comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza (1) che dichiara l’incompetenza del giudice adito il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue. (1) La parola: “sentenza” è stata così sostituita dall’art. 45, co. 6, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69. (2) Le originarie parole: “sei mesi” sono state così sostituite dall’art. 45, co. 6, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto