Art. 500 cpc - Effetti dell'intervento

L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti. (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava: "Art. 500. Effetti dell'intervento. L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei Capi seguenti, può anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti."




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