Art. 519 cpc - Tempo del pignoramento

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o un giudice da lui delegato. (1) Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento. (1) Le parole "dal pretore" sono state sostituite dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.