Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante. Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529. (2) (1) Il comma: “Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.” è stato abrogato dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006. (2) Il comma: “Qualora il valore dei bei pignorati, determinato a norma dell’art. 518, non superi € 5.164,57, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’art. 529.” è stato così sostituito dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.