I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 (1) partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. (1) Le parole: a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente” sono state così sostituite dalle attuali: “a norma dell’articolo 525” dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.