Art. 53 cpc - Giudice competente

Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della corte. (1) La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando occorre, le prove offerte. (1) Comma così modificato dal D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.




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