L’ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato. La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell’art. 52. Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250. (1) Dell’ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi. (1) Il comma che recitava: “L’ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte o il difensore che l’ha proposta a una pena pecuniaria non superiore a € 5.” è stato così sostituito dall’art. 45, co. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.