Art. 540 cpc - Pagamento del prezzo e rivendita

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente. La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari. Il comma: “La vendita all'incanto si fa per contanti.” è stato abrogato dal Decreto Legge 29.12.2009, n. 193, convertito nella Legge 22.02.2010, n. 24.




x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto