Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi può chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata. Il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote. (1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.