Art. 543 cpc - Forma del pignoramento

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi [c.c. 2912, 2917; c.p.c. 513, 545] , si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti [c.p.c. 546]   [2] .

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto [c.p.c. 474, 480] ;

2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3. la dichiarazione di residenza nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente [3] ;

4. la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione [4] .

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione [5] .

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento [7] .

Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione [8] .

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma [6] .

Note:

[1]  Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 31 ottobre 2025, vedi gli artt. 27 , comma 1, lettera b), n. 6), e 32 , comma 3, D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dall'art. 8-bis , comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 32 , comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 116/2017.

[2]  Comma così modificato dall’art. 19 , comma 1, lett. e), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19 , comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.».

[3]  Numero modificato dall'art. 96 , D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 , L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente, il presente numero è stato modificato dall’art. 1 , comma 20, n. 1), lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 561 dell’art. 1  della citata legge n. 228/2012 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso art. 1. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 3 , comma 7, lett. n), n. 1), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7 , comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 164/2024.

Vedi, anche, l'art. 72-bis , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dal comma 40 dell'art. 3 , D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, con L. 2 dicembre 2005, n. 248 .

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. n. 164/2024  era il seguente: «3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 228/2012  era il seguente: «3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto legislativo n. 51/1998  era il seguente: «3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il pretore competente;».

[4]  Numero modificato dall'art. 96 , D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 , L. 16 giugno 1998, n. 188) e sostituito dall'art. 11 , L. 24 febbraio 2006, n. 52. Successivamente, il presente numero è stato modificato dall’art. 1 , comma 20, n. 1), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 561 dell’art. 1  della citata legge n. 228/2012 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso art. 1. Infine, il presente numero è stato così sostituito dall’art. 19 , comma 1, lett. e), n. 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 19 , comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014. Vedi, anche, l'art. 72-bis , D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dal comma 40 dell'art. 3 , D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, con L. 2 dicembre 2005, n. 248 .

Il testo del presente numero in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 132/2014  era il seguente: «4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 228/2012  era il seguente: «4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 52 del 2006  era il seguente: «4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  era il seguente: «4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.».

[5]  Comma modificato dall'art. 96 , D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 , L. 16 giugno 1998, n. 188. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall’art. 18 , comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’art. 18 , comma 3, del medesimo D.L. n. 132/2014. Infine, il presente comma è stato così modificato dall’art. 3 , comma 7, lett. n), n. 2), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7 , comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 164/2024.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. n. 164/2024  era il seguente: «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.».

Il testo del presente comma, prima della conversione in legge del D.L. n. 132/2014 , era il seguente: «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal citato D.L. n. 132/2014  era il seguente: «L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto decreto legislativo n. 51/1998  era il seguente: «L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria della pretura per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.».

[6]  Comma aggiunto dall’art. 19 , comma 1, lett. e), n. 3), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 19 , comma 6-bis, del medesimo D.L. n. 132/2014.

[7] Comma inserito dall’art. 1 , comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 24 dicembre 2021; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1 , comma 37, della medesima Legge n. 206/2021. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 3 , comma 7, lett. n), n. 3), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7 , comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 164/2024.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dal suddetto D.Lgs. n. 164/2024  era il seguente: «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.».

[8]  Comma inserito dall'art. 1 , comma 32, L. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 24 dicembre 2021; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1 , comma 37, della medesima Legge n. 206/2021. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 3 , comma 7, lett. n), n. 4), D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, a decorrere dal 26 novembre 2024; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 7 , comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 164/2024.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto D.Lgs. n. 164/2024  era il seguente: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.».






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