Art. 546 cpc - Obblighi del terzo

Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode [65 ss., 520 ss.; c.c. 2917]. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. (2) Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza. (1) Questo articolo è stato così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava: "Art. 546. Obblighi del terzo. Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode." (2) Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 18.1), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1° marzo 2006; per la disciplina transitoria, vedi l’art. 2, comma 3-sexies del predetto D.L. 35/2005. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. m), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 23, comma 6 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.






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