Art. 547 cpc - Dichiarazione del terzo

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. (1) Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice. (1) Comma sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere dal 1° marzo 2006 e modificato dall’art. 1, comma 20, n. 2, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 1, comma 21 della medesima L. 228/2012. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall’art. 19, comma 1, lett. f), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 19, comma 6-bis del medesimo D.L. 132/2014.