Art. 554 cpc - Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione (1) dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari. (1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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