Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce. L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564. (1) In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo. Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma. (1) Le parole: “nell’art. 563, secondo comma” sono state così sostituite dalle attuali: “nell’art. 564” dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.