Art. 564 cpc - Facoltà dei creditori intervenuti

I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. (1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava: "Art. 564. Facoltà dei creditori intervenuti. I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato, e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti."