A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni (1). 2.All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle (2). 3.Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell’articolo 568, l’offerta minima, il termine, non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev’essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell’esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568. 4.Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161 ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice (3). 5.Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la vendita con ordinanza. 6.Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono comparsi. Articolo modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dall’art. 2, comma 3, lettera e) della legge 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168; modificato dall’art. 1, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e dall’art. 39-quater del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51. (1) Comma modificato dall’art. 13, comma 1, lett. p), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83. (2) Comma modificato dall’art. 19, comma 1, lett. h-bis D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 e successivamente sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. p), n. 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83. (3) Comma inserito dall’art. 4, comma 8, lett. d-quinquies D.L. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 1 lett. e) del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, con decorrenza dal 4.05.2016; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 4, comma 5 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59.