Art. 573 cpc - Gara tra gli offerenti

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta. (2)

Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione. (3) 

Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. (4)

Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588. (4)

(1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava: Art. 573. Gara tra gli offerenti. Se vi sono più offerte, il giudice della esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull’offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.”

(2) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 1, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

(3) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

(4) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, lett. s), n. 3, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.






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