Art. 608 bis cpc - Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante.

L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente. Articolo aggiunto dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.




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