L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà. (1) Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. (1) Il comma: “L’ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.” è stato così sostituito dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 settembre 2007, n. 18535