Art. 615 cpc - Forma dell'opposizione
Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (1).
Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (2).
(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 40), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 8, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006, n. 50), le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, a decorrere dal 1° marzo 2006. Per la disciplina transitoria, vedi l’art. 2, comma 3-sexies del predetto D.L. 35/2005. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. dd), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi l’art. 23, comma 9 del medesimo D.L. 27 giugno 2015, n. 83.
(2) Comma modificato dall’art. 4, co. 1, lett. l), D.L. 3 maggio 2016, n. 59, con decorrenza dal 4 maggio 2016.
L'opponente che oltre ad allegare la omessa notifica della cartella di pagamento, faccia valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla stessa notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, propone una opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, non soggetta a termini di decadenza.