Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni (1) dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni (1) dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. (1) Le parole: “cinque giorni” sono state così sostituite dalle attuali: “venti giorni” dal D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 1269, Tribunale di Torino, ordinanza 21 settembre 2007 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 27 maggio 2009, n. 12259