Art. 618 bis cpc - Procedimento

Per le materie trattate nei Capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. (1) (1) Le parole: “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza” sono state aggiunte dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52 con decorrenza dal 1 marzo 2006.