Art. 618 cpc - Provvedimenti del giudice dell'esecuzione

Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni. All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. La causa è decisa con sentenza non impugnabile. (1) Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma. (1) Il comma: “All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili e provvede a norma degli artt. 175 ss. All’istruzione della causa, che è poi decisa con sentenza non impugnabile.” è stato così sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52 con decorrenza dal 1 marzo 2006.