Art. 641 cpc - Accoglimento della domanda
Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso (1), ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni (2), con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. (3)
Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. (4)
Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
(1) Le parole "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso" sono state aggiunte dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
(2) Le parole "venti giorni" sono state così sostituite dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.
(3) Il primo periodo di questo comma è stato così sostituito dal D.L. 18 ottobre 1995, n. 432. (4) L'ultimo periodo di questo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'inciso: "eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni,".