Art. 645 cpc - Opposizione
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2011, n. 218 e, successivamente, dall’art. 78, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 luglio 2007, n. 15725, Tribunale di Ivrea, ordinanza 15 gennaio 2008, Corte Costituzionale, ordinanza 8 febbraio 2008, n. 18, Tribunale di Modena, sez. I civile, sentenza 18 maggio 2009, n. 649 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 7 settembre 2009, n. 2597