Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali (1). Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (2). (1) Comma sostituito dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, modificato dall’art. 78, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall’art. 4 co. 1 lett. m) del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, con decorrenza dal 4.05.2016. (2) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1984, n. 137 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all'art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.