Art. 66 cpc - Sostituzione del custode

Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Il custode che non ha diritto a compenso può chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti può chiederlo soltanto per giusti motivi. Il provvedimento di sostituzione è dato, con ordinanza non impugnabile, dal giudice di cui all'art. 65, secondo comma. (1) (1) Comma così sostituito dal D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.




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