Art. 669 quaterdecies cpc - Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo. Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.

Corte Cost., sentenza 16 maggio 2008, n. 144