Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito. Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. (1) Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del Tribunale (2) il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Articolo aggiunto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353. (3) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. (2) Le parole: “o al pretore dirigente” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.