La denuncia di nuova opera o di danno tenuto si propone con ricorso al giudice (1) competente a norma dell'articolo 21. Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater. (2) (1) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "giudice" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. (2) Comma così sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353.