Il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi. (1) Le parole: “il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.