Art. 697 cpc - Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

In caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale (1) o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione. (1) Le parole: “o il pretore” sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.




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