Art. 699 cpc - Istruzione preventiva in corso di causa
L'istanza di istruzione preventiva può anche essere proposta in corso di causa e durante l'interruzione o la sospensione del giudizio. Il giudice provvede con ordinanza.
1. Art. 699 c.p.c. – Domanda cautelare e presupposti generali
Massima: La domanda cautelare ex art. 699 c.p.c. presuppone la dimostrazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora, intesi come verosimile fondatezza del diritto e rischio concreto di danno grave e difficilmente riparabile nel tempo necessario alla decisione ordinaria; l’attività di allegazione dell’istante è decisiva, poiché il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e la cautela ha natura strumentale rispetto al giudizio di merito.1 2
Rif.: Commentario “Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione” (inquadramento comune fumus/periculum per tutti i provvedimenti cautelari ex artt. 699 ss. c.p.c.).1
2. Art. 699 c.p.c. – Misure cautelari come extrema ratio
Massima: Le misure cautelari, comprese quelle attivate mediante ricorso ex art. 699 c.p.c., costituiscono extrema ratio: nascono provvisorie per volontà legislativa, hanno funzione di sterilizzare pericoli e stabilizzare situazioni in attesa della cognizione ordinaria e non sono idonee a formare giudicato; esse richiedono, oltre a fumus e periculum, un bilanciamento degli interessi e sono ammissibili solo quando la tutela ordinaria, per la sua tardività, risulterebbe in concreto inefficace.3
Rif.: Dottrina e giurisprudenza richiamate in “Le misure cautelari come extrema ratio”.3
3. Art. 699 c.p.c. – Residualità e rapporto con misure tipiche
Massima: La tutela cautelare generale ex art. 699 c.p.c. opera in via residuale rispetto alle misure cautelari tipiche: l’istanza va respinta quando la minaccia lamentata è interamente fronteggiabile da una misura nominata astrattamente idonea; è invece ammissibile quando il diritto è esposto a pericula diversi o ulteriori rispetto a quelli neutralizzati dal rimedio tipico (es. sequestro), sicché la cautela generale svolge funzione integrativa e non elusiva.3 4
Rif.: Dottrina su sequestro giudiziario e art. 700/699 c.p.c., in “Tutela cautelare del diritto di sottoscrizione di quote in aumento di capitale, tra misure tipiche e atipiche”.4
4. Art. 699 c.p.c. – Cumulo con altri rimedi cautelari e criterio del risultato
Massima: Il ricorso ex art. 699 c.p.c. può cumulare con altre misure cautelari tipiche quando il cumulo è giustificato dalla necessità di proteggere aspetti del periculum non coperti dal rimedio nominato; il giudice deve applicare il criterio del risultato, verificando in concreto che tipo di protezione l’attore desideri e quale pericolo lamenti, escludendo il cumulo solo se la misura tipica è astrattamente in grado di assicurare da sola la tutela rispetto alla minaccia paventata.4
Rif.: F. Corsini, G. Arieta, M. Giacomelli, in “Tutela cautelare del diritto di sottoscrizione di quote in aumento di capitale, tra misure tipiche e atipiche”.4
5. Art. 699 c.p.c. – Danno grave e difficilmente riparabile: concorrenza sleale online
Massima: In tema di concorrenza sleale, integra il periculum in mora richiesto dall’art. 699 c.p.c. la prosecuzione di condotte illecite di pubblicazione sistematica di recensioni false su una piattaforma di e‑commerce, idonee a falsare la percezione dei consumatori e a compromettere la credibilità della piattaforma stessa; il Tribunale ha ritenuto che la prosecuzione dell’illecito potesse causare pregiudizi “difficilmente riparabili se non irreparabili in termini di credibilità della piattaforma”, giustificando un inibitoria urgente.5
Rif.: Tribunale Milano, Sez. spec. imprese, ord. 21.03.2024.5
6. Art. 699 c.p.c. – Danno grave e difficilmente riparabile: sfruttamento di immagini sul web
Massima: Nel procedimento cautelare ex artt. 699–700 c.p.c., è sussistente il periculum in mora quando la diffusione incontrollata sul web di fotografie altrui comporta il continuo protrarsi e aggravarsi della lesione del diritto di sfruttamento economico, in termini di costante perdita di valore commerciale e di forte dissuasione all’acquisto da parte di potenziali clienti, nonché l’“estrema difficoltà di una successiva quantificazione del danno da ristorare per equivalente”; ciò integra un grave pregiudizio nel ritardo della tutela inibitoria.6
Rif.: Tribunale Catanzaro, Sez. spec. imprese, ord. 22.06.2023, n. 279; richiami a Trib. Catanzaro 16.11.2021; Trib. Palermo 14.07.2022; Trib. Milano 22.02.2021.6
7. Art. 699 c.p.c. – Danno grave e difficilmente riparabile: lesione del diritto d’autore e perdita di chances
Massima: In casi di violazione del diritto esclusivo di riproduzione di immagini, il periculum in mora ex art. 699 c.p.c. è riconosciuto quando la diffusione abusiva determina mancato guadagno, perdita di chances commerciali, svalutazione del bene immateriale e danno da illecita diffusione; questi profili, cumulati, rendono inadeguata la sola tutela risarcitoria successiva e impongono un intervento inibitorio immediato.6
Rif.: Tribunale Catanzaro, Sez. spec. imprese, ord. 22.06.2023, n. 279, in combinato con Trib. Palermo 14.07.2022 e Trib. Milano 22.02.2021.6
8. Art. 699 c.p.c. – Danno grave e difficilmente riparabile: reputazione e piattaforme digitali
Massima: Il danno all’immagine e reputazione di una piattaforma digitale, derivante da condotte reiterate di manipolazione degli strumenti di recensione e valutazione, è qualificato come pregiudizio difficilmente riparabile se non irreparabile, atteso che la perdita di credibilità presso il pubblico non è pienamente reintegrabile con una condanna risarcitoria tardiva; ciò giustifica misure cautelari inibitorie ex art. 699 c.p.c. volte a interrompere immediatamente l’illecito.5
Rif.: Tribunale Milano, Sez. spec. imprese, ord. 21.03.2024.5
9. Art. 699 c.p.c. – Squilibrio tra danno potenziale e efficacia del risarcimento
Massima: Il requisito del “danno difficilmente riparabile” ai sensi dell’art. 699 c.p.c. si realizza quando, in ragione della natura del pregiudizio (perdita di opportunità di mercato, di benefici fiscali, di clientela, di valore commerciale di beni immateriali), le future statuizioni risarcitorie e recuperatorie appaiono intrinsecamente inadeguate rispetto al rischio da tardività: il giudice deve valutare se il danno, pur teoricamente patrimonializzabile, sfugga in concreto a una piena reintegrazione per equivalente.3 6
Rif.: “Le misure cautelari come extrema ratio”; Tribunale Catanzaro, ord. 22.06.2023, n. 279.3 6
10. Art. 699 c.p.c. – Onere di allegazione specifica del periculum in mora
Massima: Il ricorrente ex art. 699 c.p.c. deve allegare in modo specifico e concreto le circostanze da cui emerge il periculum in mora: non è sufficiente la generica prospettazione di un danno futuro, ma occorre dimostrare come la prosecuzione della condotta o il mantenimento dello status quo determinino un aggravamento della lesione, una perdita di utilità o di posizione giuridica non realisticamente compensabile da una pronuncia tardiva di merito.1 3
Rif.: Commentario “Art. 700 c.p.c. – Condizioni per la concessione” (presupposti comuni); “Le misure cautelari come extrema ratio”.1 3
Bibliografia
- Art. 700 c.p.c. - Condizioni per la concessione
- Art. 669 quaterdecies c.p.c. - Ambito di applicazione
- Le misure cautelari come extrema ratio
- Tutela cautelare del diritto di sottoscrizione di quote in aumento di capitale, tra misure tipiche e atipiche
- Tribunale Milano, Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 21/03/2024
- Tribunale Catanzaro, Sez. spec. in materia di imprese, Ord., 22/06/2023, n. 279