Art. 703 cpc - Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso
Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice (1) competente a norma dell'articolo 21. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. (2) L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies. (3) Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma. (3)
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "giudice" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 7.1) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 3, lett. e bis), n. 7.2) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Struttura bifasica eventuale del procedimento possessorio — natura del procedimento ex art. 703 c.p.c.
Gli artt. 703, 704 e 705 c.p.c. delineano i profili processuali dell'azione di spoglio e dell'azione di manutenzione, disciplinando il procedimento possessorio come un rito sommario costituente una figura intermedia tra il processo di merito a cognizione piena e il processo puramente cautelare. A partire dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005, la bifasicità necessaria del procedimento possessorio è divenuta soltanto eventuale: la prosecuzione del giudizio di merito non è automatica, ma rimessa all'iniziativa di parte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria. Il ricorso introduttivo è atto unico capace di instaurare entrambe le fasi, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. riveste natura di mero impulso endoprocessuale. Quanto alla forma dell'atto di impulso, nessuna norma la prescrive: è sufficiente che l'atto sia tempestivo e idoneo allo scopo, potendo assumere anche la forma della citazione.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26 febbraio 2025, n. 5077
Inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica delineato dall'art. 703 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 35/2005, conv. in L. n. 80/2005. Tale ordinanza è sempre priva dei requisiti di definitività e decisorietà: se viene instaurata la fase di cognizione piena, rimane assorbita nella sentenza di merito, unico provvedimento decisorio; se invece la prosecuzione non viene domandata nel termine perentorio, l'ordinanza acquista una stabilità puramente endoprocessuale inidonea al giudicato, ovvero determina una preclusione pro iudicato da estinzione del giudizio. In nessuna delle due ipotesi sussistono i presupposti per il ricorso straordinario.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 6 dicembre 2021, n. 38528 (conf. Cass. S.U. 20 novembre 2013, n. 26037; Cass. n. 1501/2018; Cass. n. 3629/2014)
Natura dell'ordinanza possessoria sul reclamo: stabilità endoprocessuale e preclusione pro iudicato
Nel quadro del procedimento possessorio delineato dall'art. 703 c.p.c. come modificato dal D.L. n. 35/2005, l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. acquista stabilità puramente endoprocessuale ed efficacia esecutiva, senza essere idonea al giudicato. Soltanto in caso di mancata prosecuzione del giudizio nel termine perentorio di sessanta giorni tale ordinanza può determinare una preclusione pro iudicato, parificabile alla sentenza passata in giudicato, per effetto dell'acquiescenza della parte che non ha raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703, comma 4, c.p.c.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 3 gennaio 2025, n. 63
Struttura unitaria del giudizio possessorio — utilizzabilità delle sommarie informazioni nella fase di merito — preclusioni istruttorie
Pur intervenendo sulla struttura bifasica del procedimento possessorio rendendola soltanto eventuale, la novella del 2005 non ne compromette la sostanziale unitarietà: il giudizio di merito costituisce una prosecuzione della fase sommaria e deve svolgersi davanti al medesimo giudice senza soluzione di continuità. La struttura unitaria si coglie anche nella possibilità del giudice del merito possessorio di utilizzare le sommarie informazioni quali indizi liberamente valutabili. Tuttavia, l'unitarietà del giudizio non esclude l'applicazione delle normali preclusioni istruttorie del processo ordinario di cognizione: nella fase di merito le parti devono dedurre la prova per testimoni mediante specifica indicazione delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, non potendo l'indicazione essere tratta per relationem dal ricorso possessorio in assenza di esplicito richiamo.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 agosto 2023, n. 23860 (richiamando Cass. S.U. n. 26027/2013; Cass. S.U. n. 1984/1998; Cass. n. 4845/2012; Cass. n. 5154/2019)
Inefficacia del provvedimento possessorio interinale — applicabilità dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c. — regime transitorio
L'inefficacia del provvedimento di reintegrazione nel possesso a seguito del rigetto nel merito della domanda possessoria soggiace alla disciplina dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., che non richiede, a differenza del comma 2, il passaggio in giudicato della sentenza di merito. Il giudice competente a dichiarare l'inefficacia e a disporre il ripristino è il medesimo che ha emesso il provvedimento interinale poi non confermato. Tale disposizione non si applica, tuttavia, ai procedimenti possessori instaurati prima del 15 giugno 2009, nei quali la domanda iniziale già conteneva la richiesta di tutela anche sotto il profilo del merito possessorio, senza bisogno di un'ulteriore istanza di prosecuzione.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 8 ottobre 2025, n. 27027
Legittimazione attiva all'azione di spoglio — possesso al momento dello spoglio — successore a titolo particolare
Legittimati all'esercizio dell'azione di spoglio ex art. 1168 c.c. sono il possessore e il detentore qualificato, i quali devono trovarsi in relazione con la cosa al momento dello spoglio. È pertanto esclusa la legittimazione attiva di chi acquisti un diritto su un bene dopo che il dante causa ne sia già stato spogliato, non potendo il successore a titolo particolare unire il proprio possesso a quello del dante causa quando quest'ultimo sia stato già privato del possesso prima del trasferimento. La motivazione del giudice di merito che riconosca la legittimazione attiva in violazione di tale principio è censurabile in cassazione per vizio di motivazione apparente.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26 febbraio 2025, n. 5077
Ottimo: le fonti sono ricche e coprono esattamente l'argomento. Ecco le sentenze pronte per la sezione Giurisprudenza, nel formato richiesto, incentrate sul rapporto tra giudizio possessorio e giudizio petitorio (artt. 704–705 c.p.c.).
Divieto per il convenuto in possessorio di proporre giudizio petitorio — ratio e ambito soggettivo
Il divieto di proporre giudizio petitorio previsto dall'art. 705 c.p.c. riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria ratio nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi. Diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata a un rafforzamento della tutela giuridica e non come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una causa petendi e un petitum completamente diversi: ne deriva l'inammissibilità della domanda petitoria proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 4 agosto 2022, n. 24236 (conf. Trib. Perugia, Sez. II, Ord., 4 gennaio 2023, n. 42)
Condizioni per l'instaurazione del giudizio petitorio da parte del convenuto in possessorio — pregiudizio irreparabile — eccezione costituzionale
Affinché il convenuto in giudizio possessorio possa legittimamente instaurare il giudizio petitorio, l'art. 705, comma 1, c.p.c. richiede il previo concorso di due condizioni: la definizione del giudizio possessorio mediante sentenza non più soggetta a impugnazione o formale dichiarazione di estinzione del processo, e la esecuzione — spontanea o forzata — del provvedimento del giudice in ordine al possesso. A tali condizioni può equipararsi soltanto la spontanea reintegrazione dell'attore da parte del convenuto, che determina una sostanziale cessazione del giudizio possessorio; è invece esclusa l'instaurabilità del petitorio quando la reintegrazione sia avvenuta non spontaneamente, ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal giudice in pendenza del procedimento. La Corte costituzionale, con sentenza n. 25/1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, comma 1, c.p.c. nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione e all'esecuzione della decisione possessoria anche nel caso in cui ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto; tuttavia, la nozione di irreparabilità è limitata ai danni materiali e non si estende all'eventuale danno derivabile dalla pendenza ultraragionevole del giudizio possessorio, né al pericolo del maturarsi dell'usucapione.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 23 dicembre 2024, n. 34151; Cass. civ., Sez. II, Ord., 28 maggio 2024, n. 14829 (conf. Cass. n. 8367/2001; Cass. n. 20324/2021)
Determinazione della prevenzione tra giudizio petitorio e giudizio possessorio — art. 705 c.p.c. inapplicabile se il petitorio è stato introdotto per primo
Il divieto sancito dall'art. 705 c.p.c. presuppone la pendenza del giudizio possessorio al momento dell'introduzione del giudizio petitorio. Ove, invece, la causa petitoria risulti iscritta a ruolo prima della causa possessoria, la preclusione di cui all'art. 705 c.p.c. non è applicabile e il rapporto tra i due procedimenti va risolto secondo le regole della litispendenza ex art. 39 c.p.c., con prevalenza della causa preventivamente introdotta. Ai fini della determinazione della prevenzione, il criterio dirimente è la data di iscrizione a ruolo: la circostanza che l'atto di citazione petitoria sia stato depositato in cancelleria con la sola «velina» e non con l'originale non è determinante, ove sia certo che la notificazione dello stesso atto sia stata richiesta ed eseguita nella medesima giornata.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 16 dicembre 2024, n. 32680
Assenza di pregiudizialità-dipendenza tra causa petitoria e causa possessoria — non luogo a sospensione del giudizio possessorio
Tra causa possessoria e causa petitoria sussiste una forma di connessione impropria, non essendo ravvisabile un vincolo di subordinazione, di garanzia o di pregiudizialità in senso tecnico. Ne consegue che non deve essere disposta la sospensione del giudizio possessorio in attesa dell'esito definitivo del giudizio petitorio. Peraltro, la sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, escludendo definitivamente la sussistenza del diritto, impone di negare al possesso la protezione giuridica; tale effetto opera tuttavia sul piano del diritto sostanziale e non comporta, di per sé, la sospensione del procedimento possessorio in corso.
Cass. civ., Sez. II, Ord., 18 dicembre 2025, n. 33102 (richiamando Cass. Sez. 6-2, Ord. n. 14979/2015)
Struttura bifasica (eventuale) del procedimento possessorio
Il procedimento possessorio delineato dagli artt. 703, 704 e 705 c.p.c. costituisce una figura intermedia tra il processo di merito a cognizione piena e il processo puramente cautelare, articolato in due fasi di cui la prima culmina con l'adozione di un provvedimento interdittale cautelare e provvisorio.
Con la riforma introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, la struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio — affermatasi all'indomani della L. n. 353/1990 e sancita da Cass. S.U. n. 1984/1998 — è divenuta soltanto eventuale: il giudizio di merito possessorio non segue automaticamente alla fase sommaria, ma solo se richiesto da almeno una delle parti entro il termine perentorio di 60 giorni. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza n. 26027/2013, secondo cui la fissazione dell'udienza di merito può far seguito all'ordinanza (o alla decisione sul reclamo) soltanto su istanza di parte presentata entro detto termine.
La novella del 2005, pur eventualizzando la seconda fase, non ne compromette la sostanziale unitarietà del giudizio possessorio: il giudizio di merito costituisce una prosecuzione del procedimento instaurato con il ricorso introduttivo e deve svolgersi davanti al medesimo giudice, senza soluzione di continuità (cfr. Cass. S.U. n. 1984/1998; Cass. n. 4845/2012; Cass. n. 5154/2019). Il ricorso introduttivo è pertanto atto unico capace di instaurare entrambe le fasi, mentre l'istanza di fissazione dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. riveste natura di mero impulso endoprocessuale (Cass. Sez. II, 26 marzo 2012, n. 4845).
Quanto alla forma dell'atto di impulso per la fase di merito, nessuna norma prescrive che esso debba assumere una determinata forma: è dunque ammissibile anche un atto di citazione, purché tempestivo e idoneo allo scopo (Cass. civ., Sez. II, Ord. 26 febbraio 2025, n. 5077).
Natura e impugnabilità dell'ordinanza possessoria e del reclamo
L'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. acquisisce una stabilità puramente endoprocessuale ed efficacia esecutiva, senza essere idonea al giudicato. Solo in caso di mancata prosecuzione del giudizio nel termine perentorio tale ordinanza può determinare una preclusione pro iudicato, parificabile alla sentenza passata in giudicato (Cass. civ., Sez. II, Ord. 3 gennaio 2025, n. 63).
Ne deriva che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo nel procedimento possessorio, trattandosi di provvedimento privo dei requisiti di definitività e decisorietà indispensabili a tal fine. L'ordinanza è destinata ad essere assorbita nella sentenza che definisce l'eventuale fase di cognizione piena, ovvero — in caso di mancata richiesta di prosecuzione — a cristallizzarsi in un provvedimento con effetti pro iudicato (Cass. civ., Sez. II, Ord. 6 dicembre 2021, n. 38528; conf. Cass. n. 1501/2018; Cass. S.U. 20 novembre 2013, n. 26037).
Domanda risarcitoria da lesione del possesso
Nel quadro del procedimento possessorio strutturato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata nel ricorso introduttivo, può comunque essere avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale (Cass. civ., Sez. I, Ord. 13 novembre 2024, n. 29245, richiamando Cass. n. 515/2019).
Inefficacia del provvedimento possessorio e art. 669-novies c.p.c.
L'inefficacia del provvedimento di reintegrazione nel possesso conseguente al rigetto nel merito della domanda possessoria soggiace alla disciplina dell'art. 669-novies, comma 3, c.p.c., il quale non richiede — a differenza del comma 2 — il passaggio in giudicato della sentenza di merito. Il provvedimento che dichiara l'inefficacia è adottato in forma di ordinanza dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare ed è appellabile (Cass. civ., Sez. II, Ord. 8 ottobre 2025, n. 27027).
Legittimazione attiva nell'azione possessoria
In materia di legittimazione attiva, la tutela possessoria spetta non solo al proprietario del fondo dominante, ma anche a chi abbia esercitato il possesso della servitù prima dell'acquisto della proprietà: ciò che rileva, ai fini del procedimento ex art. 703 c.p.c., è l'esercizio del possesso della servitù al momento dello spoglio, indipendentemente dalla titolarità del diritto reale (Cass. civ., Sez. II, Ord. 26 febbraio 2025, n. 5077).
Principali pronunce di riferimento
- Cass. civ., S.U., 20 novembre 2013, n. 26037
- Cass. civ., S.U., n. 1984/1998
- Cass. civ., Sez. II, Ord. 8 ottobre 2025, n. 27027
- Cass. civ., Sez. II, Ord. 26 febbraio 2025, n. 5077
- Cass. civ., Sez. II, Ord. 3 gennaio 2025, n. 63
- Cass. civ., Sez. I, Ord. 13 novembre 2024, n. 29245
- Cass. civ., Sez. II, Ord. 4 agosto 2023, n. 23860
- Cass. civ., Sez. II, Ord. 13 dicembre 2022, n. 36363
- Cass. civ., Sez. II, Ord. 6 dicembre 2021, n. 38528