Art. 706 cpc - Forma della domanda

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. (2) (1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava: "La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata. Il presidente fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto." Per approfondimenti vedi gli articoli di Piero Calabrò: Affido condiviso: il ruolo dell'udienza presidenziale e le impugnazioni e Legge sull'affido condiviso: profili processuali. (2) Comma così sostituito dall’art. 95, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 giugno 2008, n. 14802


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