I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. (1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Il testo precedente recitava: "I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata."