Art. 709 bis cpc - Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.

Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. e ter), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 con decorrenza dal 1 marzo 2006.






x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto