Art. 710 cpc - Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi

Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento. (1) Articolo così da ultimo sostituito dalla L. 29 luglio 1988, n. 331. (2) La Corte costituzionale con sentenza 9 novembre 1992, n. 416 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 maggio 2008, n. 11489


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