La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (1) e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (2) e dei giornali nei quali è stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale. (1) Le parole: "e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono state così sostituite dall'art. 37, comma 18, lett. b, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 (2) Rectius: Gazzetta Ufficiale.