Art. 739 cpc - Reclami delle parti

Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti. Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo. (1) (1) La Corte costituzionale con sentenza 27 giugno 1986, n. 156 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato (di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procura di amministrazione controllata) fa decorrere il termine per reclamo dal deposito del decreto in cancelleria anziché dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali.